
Cambiano le date di accensione dei riscaldamenti in tutta Italia. Con l’entrata in vigore del Piano nazionale di contenimento dei consumi, infatti, sono state adottate varie misure per ridurre i consumi di gas; tra queste, c’è proprio la limitazione di date e orari per l’utilizzo del riscaldamento della stagione invernale 2022-23.
Riscaldamento: date e orari della stagione invernale 2022-23
Rispetto ai consueti periodi di accensione (di cui abbiamo parlato ampiamente in questo articolo), per la stagione invernale 2022-23 il Governo ha adottato le seguenti misure:
- ridurre di 1°C le temperature interne, ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza);
- ridurre di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 quella di fine (fatte salvo le utenze sensibili come ospedali, case di riposo, ecc.);
- ridurre di un’ora al giorno rispetto al normale l’utilizzo del riscaldamento in uffici e attività commerciali.
In base a ciò, ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi e degli orari di accensione consentiti per la stagione 2022-23:
Zona climatica | Periodo di accensione 2022-23 | Orario consentito |
A | 8 dicembre – 7 marzo | 5 ore giornaliere |
B | 8 dicembre – 23 marzo | 7 ore giornaliere |
C | 22 novembre – 23 marzo | 9 ore giornaliere |
D | 8 novembre – 7 aprile | 11 ore giornaliere |
E | 22 ottobre – 7 aprile | 13 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Quali sono le zone climatiche italiane? Guarda la mappa.
Le esenzioni alle riduzioni
Le riduzioni previste per la stagione invernale 2022-23 hanno delle esenzioni.
Esse, infatti, non si applicano agli edifici adibiti a:
- ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- scuole materne e asili nido;
- piscine, saune e assimilabili;
- attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
8 risposte
Sapete se per caso sono previsti controlli o monitoraggi nelle aziende/imprese?
Se sì, in che modo possono venir eseguiti questi controlli (sonda?…controllo termostati?…controllo temperatura acqua caldaie?…)
Salve Davide, le ispezioni sono disciplinate dall’art.9 del DPR n.74/2013.
In particolare:
“1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.”
Per maggiori dettagli, ti consigliamo di prendere visione dell’intero Decreto e in particolare di tutto l’articolo 9.
Nella tabella, le date di inizio sono posticipate di 7 giorni e quelle di fine anticipate di 8.
E’ corretto? Nel testo dell’articolo dovevano essere, rispettivamente, 8 giorni dopo e 7 prima.
Salve Fabrizio, effettivamente può apparire fuorviante, ma i numeri e le date che abbiamo riportato nel testo e in tabella sono esattamente quelli indicati nel Pianto Nazionale emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
La mia abitazione e’ a Genova. Con le attuali norme applicate per il riscaldamento condominiale
la temperatura misurata in alcune parti della casa ( camera da letto ) varia da 15 gradi a 16 gradi. Nel resto della casa varia dai 17 ai 19.
Esiste il concetto di temperatura minima garantita ? In questo caso le norme consentono di aumentare gli orari di accensione degli impianti ? in questo caso come si potrebbe procedere ?
Ho finito i punti interrogativi e adesso con la mia stufetta elettrica mi trasferisco in una stanza piu’ fortunata.
Salve Alberto, il calcolo da fare è “la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare” (art. 3 del DPR n.74/2013). In ogni caso, c’è sempre un margine di tolleranza di 2°C.
Considera, inoltre, che l’utilizzo giornaliero degli impianti di riscaldamento può essere suddiviso in due o tre sezioni orarie (purché comprese nella fascia oraria stabilita). In caso di caldaia centralizzata a livello condominiale, tali orari vanno decisi dall’Assemblea dei condòmini. Infine, in caso di condizioni metereologiche particolarmente rigide, i sindaci dei singoli comuni possono consentire l’accensione degli impianti anche in periodi di tempo più ampi – seppur con dei limiti da rispettare.
In questo nostro articolo trovi maggiori dettagli: https://luceegasitalia.it/2020/01/22/le-zone-climatiche-italiane-e-i-periodi-di-accensione-degli-impianti-di-riscaldamento/
Casa privata che ospita un anziano di 88 anni. È possibile aumentare la temperatura in casa. E se si , di quanto.
Salve Anna, questi limiti non si applicano a case di cura, case di riposo ed altre utenze sensibili indicate nel DPR n.74/2013.
Considera che comunque c’è sempre un margine di tolleranza di 2°C.