Date e orari di accensione dei riscaldamenti tornano al regime ordinario in tutta Italia. Rispetto ai precedenti due anni, in cui il Governo aveva adottato varie misure per ridurre i consumi di gas, adesso periodi tornano alle regole standard stabilite dalla normativa in vigore dal 2013.
Accensione riscaldamento in Italia: date e orari della stagione invernale 2024-25
L’utilizzo dei riscaldamenti sul territorio italiano è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013. In tale documento, sono stati fissati i periodi di accensione nel corso dell’anno per ciascuna delle 6 zone climatiche italiane.
Ecco qui di seguito la tabella riassuntiva di date e orari di utilizzo del riscaldamento, validi anche per la stagione 2024-25:
| Zona climatica | Periodo di accensione 2024-25 | Orario consentito |
| A | 1° dicembre – 15 marzo | 6 ore giornaliere |
| B | 1° dicembre – 31 marzo | 8 ore giornaliere |
| C | 15 novembre – 31 marzo | 10 ore giornaliere |
| D | 1° novembre – 15 aprile | 12 ore giornaliere |
| E | 15 ottobre – 15 aprile | 14 ore giornaliere |
| F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Quali sono le 6 zone climatiche italiane? Guarda la mappa.
Riscaldamento: cos’era successo due anni fa e cosa cambia adesso
Nel 2022-23, a causa delle particolari condizioni geopolitiche e dei mercati energetici internazionali, il Governo italiano era intervenuto al fine di ridurre l’utilizzo del gas, tramite il Piano nazionale di contenimento dei consumi. Tra le varie misure adottate, rispetto ai consueti periodi di accensione del riscaldamento, per la stagione invernale 2022-23 era stata decisa:
- la riduzione di 1°C delle temperature interne, ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza);
- la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di inizio ed anticipando di 7 quella di fine (fatte salvo le utenze sensibili come ospedali, case di riposo, ecc.);
- la riduzione di un’ora al giorno per l’utilizzo del riscaldamento in uffici ed attività commerciali.
Avevamo approfondito l’argomento e le relative eccezioni in questo articolo.
Come detto, tale contesto “emergenziale” è rientrato e pertanto dal 2024-25 si è tornati a date ed orari ordinari, indicati nella tabella sovrastante.
Qual è la temperatura massima del riscaldamento interno?
Il valore massimo della temperatura degli ambienti interni per attività industriali, artigianali e assimilabili è di 18°C.
Per tutti gli altri edifici (case, scuole, uffici), invece, il tetto massimo è di 20°C.
Vi è tuttavia una tolleranza di 2°C, quindi fino ad un massimo di 20°C per il primo gruppo e di 22°C per il secondo.
Riscaldamento: eccezioni, deroghe comunali, utilizzo giornaliero ed orari condominiali
Quanto indicato sopra è ovviamente soggetto a possibili eccezioni, come stabilito dallo stesso decreto del 2013.
Innanzitutto, tutte queste disposizioni non si applicano a:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali (se non ubicate in stabili condominiali);
- scuole materne ed asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, in casi di particolari esigenze tecnologiche o di produzione.
Inoltre, è bene ricordare che, in caso di condizioni metereologiche particolarmente rigide, le Amministrazioni comunali possono consentire l’accensione degli impianti di riscaldamento anche in periodi di tempo più ampi, seppur con dei limiti da rispettare.
Infine, l’utilizzo giornaliero può essere suddiviso in due o tre sezioni orarie, purché comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00. In caso di caldaia centralizzata a livello condominiale, tali orari vanno deliberati dall’Assemblea dei condòmini.