La voltura è il cambio di intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale. Ne esistono diverse tipologie: andiamo a vedere nel dettaglio casistiche, tempistiche e costi delle varie pratiche.
Cos’è la voltura
Come detto, con il termine “voltura” si intende il cambio di intestatario del contratto di fornitura. Essa viene fatta senza che sia interrotta l’erogazione di energia elettrica o gas naturale.
A livello normativo, la voltura per l’energia elettrica è disciplinata dalla delibera ARERA del 31 luglio 2014 398/2014/R/EEL, mentre per il gas è disciplinata dalla delibera ARERA dell’11 marzo 2016 102/2016/R/com.
In base alla normativa, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare” (come definito dall’art. 5 del decreto-legge 47/14).
Quali tipologie di voltura esistono
La voltura di energia elettrica o gas naturale può avvenire per varie cause; analizziamo nel dettaglio tutte le tipologie.
Voltura ordinaria
Per voltura “ordinaria” si intende il semplice cambio nominativo dal precedente intestatario ad uno nuovo. Ciò avviene con lo stesso fornitore, senza alcuna interruzione della fornitura.
Può capitare che il nuovo cliente non conosca nome e fornitore del precedente intestatario della fornitura (magari perché questo risulti irreperibile o sconosciuto). In tal caso, può scoprirli contattando il Distributore locale o lo Sportello del Consumatore all’800.166.654. A quel punto, il nuovo cliente potrà rivolgersi al fornitore per richiedere il cambio nominativo.
Voltura “mortis causa”
La voltura “mortis causa” avviene quando il precedente intestatario della fornitura è deceduto. Per dar seguito alla richiesta, è necessario allegare alla modulistica il certificato di morte.
Anche qui, la pratica avviene con lo stesso fornitore, senza alcuna interruzione della fornitura.
Voltura con contestuale cambio fornitore
Per la sola energia elettrica, il nuovo intestatario può chiedere contestualmente alla voltura anche il cambio fornitore. Questa pratica è stata introdotta di recente (si veda il Titolo IV dell’Allegato A alla delibera ARERA 135/2021/R/eel) e permette di accelerare i tempi quando non solo si vuole modificare il nome dell’intestatario, ma anche la società di vendita.
Per quanto riguarda le utenze del gas, invece, non è ancora possibile effettuare congiuntamente le due pratiche. Pertanto, il nuovo intestatario dovrà prima effettuare il cambio intestatario con la precedente società di vendita e successivamente avviare la pratica di cambio fornitore. In alternativa, il precedente intestatario può chiedere il cambio fornitore e, a pratica evasa (circa due mesi dopo), il nuovo intestatario potrà fare la richiesta di voltura.
Il fornitore può rifiutare la richiesta di voltura?
Sì, il fornitore può rifiutare la richiesta di voltura quando il cliente che la richiede non dimostra adeguatamente di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”.
Ci possono essere anche ulteriori motivazioni di rifiuto, prevalentemente per ragioni tecniche.
Quali sono le tempistiche per le volture?
Definire le tempistiche esatte per le volture non è semplice, poiché ci sono tanti passaggi e diversi attori coinvolti. Proviamo a semplificare.
Innanzitutto, il fornitore ha tempo 3 giorni lavorativi per la luce e 2 giorni lavorativi per il gas per verificare ed accettare la pratica.
A quel punto, i dati vengono inoltrati al SII (Sistema Informativo Integrato, ovvero la piattaforma tramite cui vengono gestiti i flussi informativi tra distributori e venditori), il quale verifica la pratica entro un giorno. Vengono poi comunicate al Distributore, sempre telematicamente, le informazioni del nuovo intestatario e la data di attivazione contrattuale richiesta.
La palla, infine, passa nuovamente al fornitore, che comunicherà al cliente l’evasione della pratica.
In tutto questo – lo ribadiamo – non c’è alcuna interruzione della fornitura, né per l’energia elettrica né per il gas.
È utile fare la lettura del contatore prima della richiesta?
Al fine di fatturare i consumi, dividendoli correttamente tra vecchio e nuovo intestatario, è necessaria una lettura del contatore alla data di richiesta della voltura.
Larga parte dei contatori di energia elettrica e gas ormai è teleletta, cioè è collegata digitalmente al Distributore locale che poi comunica i dati direttamente al fornitore per la fatturazione. Pertanto, le letture dovrebbero arrivare automaticamente.
Tuttavia, possono verificarsi ritardi o problemi nella comunicazione dei dati teleletti; pertanto, per evitare successivi ricalcoli e conguagli, effettuare l’autolettura ed indicarla nel modulo di voltura è comunque consigliabile.
Quanto costa una voltura
La spesa per la pratica di voltura può essere formata da due componenti:
- il costo amministrativo del Distributore locale;
- il costo di servizio del fornitore.
La voltura “mortis causa”, se il subentrante è residente nello stesso indirizzo, è totalmente gratuita.
La voltura ordinaria per la sola energia elettrica, invece, è gratuita per il Distributore locale, ma potrebbero essere addebitati costi da parte del fornitore.
In tutti gli altri casi, potrebbe esserci un addebito sia del Distributore che del fornitore, in base alla tipologia di pratica e di utenza (luce o gas).
I costi di voltura vengono addebitati nella prima fattura utile e sono esplicitati rispetto alle altre voci di spesa della bolletta.